Edilizia e responsabilità penale: quando l’abuso edilizio comporta la commissione di un reato.

Com’è noto la realizzazione di opere edili non è completamente libera, bensì è variamente assoggettata al rilascio di autorizzazioni pubbliche, che ne regolano i modo ed i limiti. Cerchiamo allora di comprende in quali ipotesi la realizzazione di un abuso edilizio può dare luogo ad una ipotesi di responsabilità penale, nonché quali sono i soggetti che rischiano di subirne le conseguenze.

Le ipotesi legalmente previste di responsabilità penale per la realizzazione di opere edili abusive sono regolate dall’art. 44 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).

Alla luce della predetta normativa, sono previste tre diverse ipotesi di reato.

A) L’ipotesi meno grave è quella punita dalla lettera a), che prevede l’irrogazione dell’ammenda fino a 20.658 euro per l’inosservanza:

  • delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo IV T.U. 380/2001;
  • delle norme di regolamento edilizio;
  • delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici;
  • delle modalità esecutive previste dal permesso di costruire.

Ai sensi del co. 2-bis dell’art. 44 T.U. edilizia le disposizioni sanzionatorie in questione si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante DIA/SCIA, eseguiti sia in assenza che in totale difformità dalla medesima.

B) V’è poi un’ipotesi intermedia prevista dalla lettera b) che punisce con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328 fino a 103.290 euro le seguenti violazioni:

  • esecuzioni di lavori in assenza di permesso di costruire;
  • l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire;
  • la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione.

C) L’ipotesi più grave è invece quella punita dalla lettera c), che prevede l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986 a 103.290 euro per due ipotesi criminose di:

  • lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio;
  • interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso di costruire.

Tutti i reati sopra descritti hanno natura contravvenzionale e permanente. Da ciò scaturiscono due conseguenze importanti. In primo luogo, non è necessario accertare la dolosità dell’abuso, ovverosia la consapevolezza di svolgere attività edilizia in contrasto con la normativa e/o col permesso di costruire, trattandosi di una fattispecie punibili anche a mero titolo colposo. Chi realizza opere edili ha infatti l’obbligo di informarsi sulle condizioni alle quali sono permessi e, di regola, non può quindi difendersi affermando di non aver avuto coscienza della normativa. In secondo luogo, trattandosi di reati permanenti, l’illecito dura per tutta la durata dei lavori, concludendosi, e facendo quindi partire il termine prescrittivo di 4 anni (prorogabile fino a 5 in caso di eventi interruttivi), solo al loro completo esaurimento.

Se questi sono i reati ascrivibili in caso di abuso edilizio, non rimane che chiarire quali soggetti ne siano i potenziali responsabili.

Ai sensi dell’art. 29 del T.U. sull’edilizia, ad essere responsabili della conformità – e quindi a risponderne penalmente delle violazioni – delle opere rispetto alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e alle prescrizioni del permesso di costruire sono:

  • il titolare del permesso di costruire;
  • il committente dei lavori;
  • il costruttore;
  • il direttore dei lavori, limitatamente alle prescrizioni indicate dal permesso di costruire.

Tutti e quattro questi soggetti, allorquando venga accertata la realizzazione di un abuso edilizio, sono chiamati a rispondere penalmente – e quindi a pagare le relative sanzioni – nonché a sostenere in solido le spese per la demolizione dell’abuso.

Un accenno particolare, merita la figura del proprietario dell’area interessata dall’abuso. Di principio, infatti, quest’ultimo non risponde dell’abuso, almeno che non sia il titolare del premesso di costruire, il committente oppure l’esecutore dei lavori. Tuttavia, al di là dei profili formali, anche il proprietario può essere chiamato a rispondere penalmente dell’abuso tutte le volte in cui sia comunque possibile riconoscerlo come il committente di fatto dei lavori.

Quanto invece alla figura tecnica del direttore dei lavori, esistono due particolarità. In primo luogo quest’ultimo risponde unicamente delle difformità dell’opera rispetto alle prescrizioni indicate nel permesso di costruire. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 29 T.U. in materia edilizia, quest’ultimo può escludere la propria responsabilità penale tutte le volte in cui, una volta riconosciuto l’abuso rispetto a quanto disposto dal permesso di costruire , ponga in essere tre attività: 1) contesti formalmente la circostanza agli interessati; 2) denunci la violazione dell’ufficio tecnico comunale; 3) in caso di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, rinunzi all’incarico.

Un ultimo accenno merita di essere svolto quanto alla procedura con la quale vengono generalmente trattati questi procedimenti penali.

Questi ultimi, infatti, vengono trattati dalle Procure chiedendo l’emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria (talvolta anche piuttosto ingente). Si tratta in sostanza di una sentenza di condanna preconfezionata ed emessa al fuori di ogni contraddittorio con l’interessato. In questi casi è essenziale rivolgersi tempestivamente ad un legale per valutare l’opportunità di fare opposizione. Trascorso il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, infatti, il decreto penale diventa altrimenti definitivo e può pertanto essere posto prontamente in esecuzione.

Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.