E’ reato accedere al profilo facebook del coniuge senza il suo consenso

E’ reato accedere abusivamente al profilo facebook del coniuge, fidanzato o familiare, anche qualora quest’ultimo abbia precedentemente comunicato le credenziali d’accesso.

Accedere al’account facebook altrui contro la volontà (attuale) del suo titolare configura infatti il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico.

Ai sensi dell’art. 615-ter c.p., infatti:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. …

Secondo le recentissime sentenze della Corte di Cassazione nn. 2905 e 2942 del 2019, il suddetto reato si configura anche nelle ipotesi nelle quali ad accedere all’account altrui siano familiari, coniugi o fidanzati che, avendo precedentemente conosciuto le credenziali di accesso al profilo facebook del loro congiunto perché da quest’ultimo spontaneamente condivise, ne abusino per accedere all’account senza il consenso del titolare.

Secondo i Giudici della Corte, infatti, “perché l’accesso informatico all’altrui pagina social possa ritenersi legittimo, è necessario che non siano eccedute le finalità per cui le credenziali erano state comunicate“.

Lo stesso reato, tra l’altro, può essere posto in essere anche da chi consulti la chat quando è già aperta, approfittando della momentanea assenza dalla postazione pc del titolare dell’account.

Inoltre, nelle ipotesi nelle quali il responsabile non si limiti ad accedere all’account facebook altrui per consultarlo, ma lo modifichi o comunque ne abusi per interagire con gli altri “sotto falso nome”, si realizza altresì il delitto di sostituzione di persona.

Ai sensi dell’art. 494 c.p., infatti:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

Concludendo, può quindi dirsi senza tema di smentita che la circostanza di conoscere legittimamente le credenziali di accesso all’account facebook altrui (ma lo stesso vale per ogni altri account: social, e-mail ecc.), non legittima in alcun modo l’ingresso in quest’ultimo al di fuori dei tempi, delle modalità e delle finalità per le quali le credenziali vennero precedentemente comunicate dal titolare.

Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.