La calunnia al terzo e giustificata se risulta indispensabile all’esercizio del diritto di difesa

Calunnia e diritto di difesa: secondo la sentenza n. 6598/2022 della Corte di Cassazione, un imputato che accusa falsamente persone innocenti non può essere condannato per calunnia se tale accusa è l’unico mezzo essenziale per difendersi da un’accusa rivoltagli.

Ai sensi dell’art. 368 del codice penale viene punito per il delitto di calunnia chiunque si rivolga all’Autorità giudiziaria incolpando di un reato taluno che egli sa innocente.

Il caso trattato riguarda un imputato accusato di calunnia per aver falsamente attribuito a un’altra persona la firma su un contratto di noleggio di un’auto. La Corte d’appello aveva assolto l’imputato basandosi sull’art. 51 del codice penale, che consente l’esercizio del diritto di difesa come causa di giustificazione per la falsa accusa.

La parte civile ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’imputato avrebbe potuto difendersi affermando di non sapere chi avesse falsificato la firma sul contratto, senza accusare un’altra persona. Tuttavia, il Procuratore generale ha argomentato che accusare falsamente altri, se ciò è strettamente necessario per confutare l’accusa rivolta all’imputato stesso, rientra nei limiti del diritto di difesa.

Calunnia e diritto di difesa. La sentenza della Cassazione ha confermato l’interpretazione dell’art. 51 c.p., sottolineando che l’accusa falsa è giustificabile solo se è strettamente essenziale per confutare l’accusa rivolta all’imputato e non può essere superflua o inventata. La Corte ha sottolineato che la falsa accusa deve essere l’unico mezzo di difesa disponibile e non può avere alternative ragionevoli per negare l’accusa.

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’imputato non aveva altra opzione difensiva se non accusare la persona della firma falsificata per esercitare il suo diritto di dichiararsi innocente dall’accusa di falsificazione della firma su un contratto.