Il (non) reato di tortura: il caso Regeni e l’ipocrisia di Stato.

Lo scorso 3 febbraio il corpo di Giulio Regeni – un dottorando friulano della Cambridge University che stava svolgendo degli studi sui movimenti sindacali in Egitto – veniva rinvenuto in un fosso, lungo l’autostrada che collega la capitale egiziana con Alessandria. Nonostante i numerosi tentativi delle autorità egiziane di sviare le indagini, si apprendeva ben presto come il giovane fosse stato dapprima rapito ed in seguito torturato per una settimana, plausibilmente ad opera delle autorità di sicurezza egiziane, fino a provocarne la morte. Aveva così inizio la querelle internazionale tra i due Stati, data l’indisponibilità egiziana di riconoscere le proprie responsabilità. Le Autorità italiane, d’altro canto, accusavano pubblicamente il regime egiziano di violare sistematicamente i diritti umani. Ma l’Italia – che neppure punisce il reato di tortura – è davvero nelle condizioni di fare agli altri paesi “la morale” sul rispetto dei diritti umani? C’è da dubitarne: vediamo il perché.

Nel 1988 l’Italia ratificava la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, in forza della quale il paese si impegnava a reprimere penalmente la tortura.

In particolare, ai sensi della suddetta convenzione internazionale, deve intendersi come “tortura”: “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate“.

Ad oggi, trascorsi ormai quasi trent’anni dall’assunzione di quell’obbligo, l’Italia non vi ha mai adempiuto e rimane, caso più unico che raro tra i paesi occidentali, del tutto priva di una disciplina penale volta a reprimere questo orrendo fenomeno.

Ebbene si, sembra difficile crederlo, ma ad oggi la tortura in Italia non è neppure un reato, diversamente da quel che capita nel resto del mondo occidentale.


In Francia il reato di tortura o atti di barbarie è punito fino a 15 anni di reclusione senza possibilità di godere dei benefici come la sospensione o il frazionamento. La reclusione può arrivare fino 20 anni se commessa su un minore o un disabile fisico o psichico (fino a 30 se il reato è commesso da un genitore, o in maniera abituale nei confronti di una persona vulnerabile per età, malattia o infermità). In caso di morte è previsto l’ergastolo.

Nel Regno Unito, il Criminal Justice Act del 1988 prevede la detenzione a vita per chi commette il reato di tortura. Ossia «il pubblico ufficiale» che nell’esercizio delle sue funzioni “pone in essere azioni tali da procurare ad altri sofferenza fisica o psicologica”.

Quanto alla Spagna, il Codice penale modula le pene in base all’autore del reato. In via generale la pena va da 6 mesi a due anni. Se a commettere il reato di tortura è un funzionario pubblico la detenzione va da 2 a 6 anni per fatti gravi e da uno a 3 per fatti meno gravi. In ogni caso è prevista l’inabilitazione assoluta da 8 a 12 anni.

Infine, benché la Germania vieti l’uso della tortura, non esiste una norma specifica del codice penale. Ci sono tuttavia norme assimilabili alla fattispecie. In particolare i maltrattamenti fisici e psichici in generale sono puniti con la reclusione fino a 3 anni – elevata a 5 per fatti gravi – che passa da 1 a 10 se compiuti da un pubblico ufficiale.


Orbene, qualcuno potrebbe ingenuamente obiettare che in Italia – un “paese civile” – neppure serve punirla, perché la tortura non esiste: è un lontano ricordo del medioevo. Purtroppo, ad una tale obiezione sarebbe fin troppo facile replicare, facendo notare che non soltanto gli episodi di tortura in Italia non mancano ancora oggi, ma che spesso e volentieri tali atrocità vengono commesse ai danni dei cittadini proprio dallo Stato che li dovrebbe proteggere, talvolta con l’avallo dei vertici istituzionali. Solo a titolo di esempio, si riportano alcuni dei casi più eclatanti recentemente balzati agli onori della cronaca.

Caso Gulotta

La vita di Giuseppe Gulotta è stata presa e gettata via quando aveva solo 18 anni. Era un giovane muratore nel 1976 quando, di notte, si è ritrovato ammanettato, legato con le caviglie a una sedia, picchiato e umiliato fino a confessare un reato che non aveva commesso e del quale non sapeva nulla. Dopo settimane di rastrellamenti, il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo e i suoi uomini – che stavano indagando per l’assassinio di due giovani carabinieri – ammanettarono quattro ragazzi. Furono ore di pestaggi, minacce, finte esecuzioni, scariche elettriche ai testicoli, acqua e sale in gola, fino ad una confessione urlata per ottenere la salvezza. In seguito, gli stessi Carabinieri non esitarono neppure a fabbricare prove false e a modificare l’arredamento della caserma, pur di screditare alcuni dei ragazzi, che aveano provato a ritrattare le confessioni estorte sotto tortura. Ovviamente vennero tutti condannati per il reato che erano stati costretti a confessare.

Nessuno ha mai risposto penalmente delle torture alle quali fu sottoposto Giuseppe Gulotta, mentre quest’ultimo ha scontato 22 anni di carcere da innocente, prima che uno dei Carabinieri che l’avevano torturato  e costretto a confessare un crimine che non aveva mai commesso – l’ex brigadiere Renato Olino – si pentisse e ammettesse quel che era veramente accaduto. Purtroppo, al tempo era prassi comune.. Il 13 febbraio 2012, 36 anni dopo il suo arresto, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto Giuseppe Gulotta con formula piena. In seguito, anche gli altri tre ragazzi condannati per via delle torture subite sono stati riabilitati post-mortem.

Caso Diaz

La sera del 21 luglio 2001, nelle scuole Diaz, Pertini e Pascoli di Genova, nelle quali dormivano decine e decine di manifestanti per il concomitante meeting internazionale del G8, facevano irruzione i reparti mobili della Polizia di Stato. Furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali 3 in prognosi riservata e uno in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra, per quello che fu definito un pestaggio da “macelleria messicana” dal vicequestore Michelangelo Fournier.

Il 5 luglio 2012 giungeva la sentenza della Corte di Cassazione, che confermava le condanne per il soli reati di falso (la Polizia non aveva esitato neppure a creare prove false e bombe molotov per incolpare di atti violenti i manifestanti che dormivano nelle scuole), dato che i reati di lesioni personale erano ormai prescritti. Nelle motivazioni della sentenza della Suprema Corte, i giudici sottolineano che in Italia non esiste il reato di tortura, e per questo non si è potuta evitare la prescrizione per i reati di lesioni gravi. Ma è provato oltre ogni ragionevole dubbio “il ricorrere degli estremi fattuali della gravità e gratuità dell’uso della forza.

Sul medesimo tragico episodio, il 7 aprile 2015 si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell’uomo. All’origine del procedimento c’era il ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, manifestante veneto che all’epoca aveva 62 anni e che rimase vittima del violento pestaggio da parte della polizia durante l’irruzione nella sede del Genova Social Forum. L’uomo, il 21 luglio 2001, era il più anziano dei manifestanti presenti nella scuola Diaz a Genova. Gli agenti lo sorpresero mentre dormiva, gli ruppero un braccio, una gamba e dieci costole durante i pestaggi.

Secondo la Corte di Strasburgo, quanto compiuto dalle forze dell’ordine italiane nell’irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia non solo per il pestaggio subito da uno dei manifestanti (l’autore del ricorso) durante il G8 di Genova , ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura; un vuoto legislativo che ha consentito ai colpevoli di restare impuniti.

Nessuno ha pagato per quelle violenze ed, anzi, molti dei carnefici hanno fatto brillanti carriere all’interno dell’amministrazione, fino a godersi la “meritata” pensione.

Si potrebbe andare avanti così, accennando al caso Abu Omar, nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha nuovamente condannato l’Italia per aver prima collaborato con i servizi segreti americani al sequestro e quindi alla tortura (per settimane) del cittadino egiziano e, in seguito, per aver dato protezione e copertura ai responsabili dell’orribile operazione. Oppure si potrebbe accennare ai casi Sterfano Cucci, Federico Aldrovandi e Giuseppe Uva, ancora in corso di accertamento, per i quali si sospetta che la morte dei tre ragazzi sia avvenuta a causa delle percosse inferte loro dalle forze di polizia.

Questi sono purtroppo soltanto i casi più eclatanti, quelli finiti sui giornali, la punta dell’iceberg, ma è del tutto plausibile che il fenomeno sia ben più esteso. C’è da chiedersi quanti di questi casi – magari commessi a danni di persone che non possono difendersi, come carcerati o senza tetto – rimangano sconosciuti all’opinione pubblica.

Ad essere maliziosi, sorge il dubbio che l’Italia non voglia punire la tortura, perché le istituzioni non hanno intenzione di rinunciare ad una tale pratica.

Dopo mille difficoltà e rallentamenti, la Camera dei deputati, nella seduta del 9 aprile 2015, ha approvato con modificazioni la proposta di legge C. 2168, già approvata dal Senato, che introduce nel codice penale il reato di tortura. La proposta è attualmente in discussione al Senato.

Speriamo che sia la volta buona e che lo Stato stesso rinunci finalmente a questa pratica tanto disumana. Ci guadagnerebbero i cittadini, per primi, ma ci guadagnerebbero anche le istituzioni, che potrebbero così essere un po’ più credibili quando fanno la voce grossa con l’Egitto pretendendo – a ragione – il rispetto dei diritti umani. Prima di “esportare” il rispetto dei diritti umani negli altri paesi, sarebbe infatti buona norma cominciare a rispettarli ed a tutelarli in casa propria: a dare il buon esempio, insomma.

Avv. Ronny Spagnolo