I riti speciali nel processo penale. Cosa sono?

I riti speciali nel processo penale consistono in modalità alternative di celebrazione del processo rispetto alla consueta articolazione in tre fasi (indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento) del procedimento penale ordinario. Taluni possono essere richiesti dalla difesa, altri sono invece rimessi alla insindacabile scelta della Procura.

  • Patteggiamento: Consiste nella rinuncia al processo e nella negoziazione di una pena concordata con il Pubblico Ministero. Garantisce uno sconto di pena fino ad un terzo e può essere richiesto soltanto quando sia irrogabile una pena non superiore a 5 anni di reclusione.
  • Giudizio abbreviato: Consiste nella rinuncia alla celebrazione del processo nella forma dibattimentale, ove accusa e difesa di confrontano dialetticamente avanti ad un Giudice terzo, per essere giudicati sulla base delle risultanze delle investigazioni preliminari unilateralmente condotte dalla Procura. Comporta uno sconto di pena pari ad un terzo secco ed è rimesso all’insindacabile scelta dell’imputato. Ammissibile per qualsiasi reato.
  • Affidamento in prova: E’ un nuovo rito alternativo, recentemente introdotto, che consente all’indagato/imputato di chiedere la sospensione del processo, chiedendo al contempo di essere affidato in prova ai servizi sociali per un certo periodo, oltre che allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. E’ ammissibile soltanto per i reati meno gravi e comporta l’estinzione del reato, e quindi anche del processo, se la prova viene giudicata positivamente al suo termine.
  • Decreto penale di condanna: Si tratta di una condanna preconfezionata che viene emessa dal Giudice, su richiesta della Procura, senza alcun intervento della difesa. E’ ammissibile soltanto per le pene pecuniarie e, una volta notificato, da un termine perentorio di quindici giorni alla difesa per decidere se scontare la pena indicata oppure se fare opposizione, chiedendo la celebrazione di un processo nelle forme ordinarie.
  • Giudizio immediato: Comporta l’immediato passaggio dalla fase delle indagini a quella dibattimentale, con l’omissione dell’udienza preliminare. Viene disposta dall’accusa nei casi di evidenza della prova.
  • Giudizio direttissimo: Comporta l’omissione dell’udienza preliminare e di quasi tutta la fase delle indagini, con l’immediata celebrazione del dibattimento. E’ disposto dall’accusa nelle ipotesi di flagranza di reato o di confessione dell’indagato.

Anche il rito che si celebra avanti il Giudice di Pace risulta in larga parte speciale rispetto a quello ordinario.

Come leggere la parcella dell’Avvocato?

Come leggere la parcella dell’Avvocato? La fattura rilasciata dall’Avvocato, così come di ogni altro professionista, è la risultante della sommatoria di varie voci di costo, alcune necessarie ed altre eventuali, che vado di seguito ad elencare:

COMPENSI: è sostanzialmente quello che dai all’Avvocato, ovvero l’unica voce della tariffa che gli resta in tasca (e su cui gravano l’IRPEF, le spese per lo studio, i dipendenti, l’IRAP, assicurazione, contribuiti alla Cassa previdenza che gli sono a carico, etc). Ovviamente le prestazioni addebitate vanno, sia pur succintamente, descritte nella fattura.

RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE. La Legge Forense stabilisce che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’Avvocato è dovuta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie”.  Dal 2014 detto rimborso è fissato nel 15% della somma spettante a titolo di compensi.

ANTICIPAZIONI: sono delle particolari spese che l’Avvocato ha fatto a nome e per conto del cliente, e devono essere debitamente documentate. Si tratta per lo più di esborsi per il pagamento del Contributo Unificato (una tassa per l’accesso alla giustizia che va pagata allo Stato), per imposte di bollo e registro, per imposte di iscrizione e trascrizione, per il costo delle notifiche, diritti degli Ufficiali Giudiziari per le esecuzioni, diritti di cancelleria per copie semplici o autentiche di provvedimenti giudiziali. Sono escluse dalla base imponibile IVA, oltre che per il calcolo di CIPA e rimborso forfettario.

ALTRE SPESE: l’Avvocato può legittimamente addebitare tutte le spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico, che non abbiano i requisiti per essere considerate anticipazioni (costi di cancelleria del suo studio per fotocopie e stampe, scritturazione, postali, spese di trasporto e trasferta relative all’incarico svolto, etc). Sono gravate da IVA e CIPA.

C.I.P.A. (Contributo Integrativo Previdenza Avvocati). Gli Avvocati pagano i loro propri contributi previdenziali ma per legge una quota è posta obbligatoriamente anche a carico dei clienti, ed è appunto il 4%, che va calcolato su compensi e spese imponibili. L’Avvocato fa solo da “esattore”: incassa questa voce ma deve riversarla integralmente alla Cassa previdenziale.

I.V.A. E’ tassa ben nota, attualmente al 22%. Si applica su tutte le voci di cui sopra, esclusi i soli rimborsi di  “anticipazioni” ex art 15 legge IVA.

Come precisato nella voce “Costi” del sito, tuttavia, la mia adesione al regime fiscale agevolato dei minimi, mi consente di esonerare il cliente dal pagamento dell’IVA, garantendogli un risparmio del 22% sulla parcella.

Il TOTALE FATTURA diviene a questo punto la semplice somma di tutte le voci di cui sopra.