Occupazione abusiva di abitazioni: pene più severe con il Decreto Sicurezza 2025

Con il Decreto Sicurezza 2025 (L. 80/2025) cambia in modo significativo la disciplina dell’occupazione abusiva di immobili. L’introduzione del nuovo art. 634-bis del codice penale ha previsto pene più dure per chi si impossessa di un’abitazione altrui senza titolo.

La norma punisce l’occupazione abusiva con la reclusione da due a sei anni e la multa fino a 15.000 euro, prevedendo aggravanti in caso di condotte organizzate o poste in essere da più persone. Il legislatore ha così voluto rafforzare la tutela del diritto di proprietà e contrastare con fermezza i fenomeni di occupazione illegittima.

In particolare, il nuovo reato punisce: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”. Punisce inoltre “chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato”.

Il nuovo rimedio cautelare ex art. 321-bis c.p.p.

Accanto all’inasprimento delle pene, la riforma ha introdotto anche un importante strumento processuale: il nuovo art. 321-bis del codice di procedura penale.

Con questa norma, il Pubblico Ministero può chiedere al giudice, già in fase di indagine, il rilascio immediato dell’immobile occupato. Il provvedimento, esecutivo sin da subito, consente di restituire rapidamente la disponibilità della casa al legittimo proprietario, evitando i lunghi tempi del processo.

Conclusioni

Il Decreto Sicurezza 2025 rappresenta un punto di svolta: l’occupazione abusiva non è più considerata un illecito minore, ma un reato grave con conseguenze penali concrete. Inoltre, il nuovo rimedio cautelare introdotto dall’art. 321-bis c.p.p. offre ai cittadini una tutela immediata e più efficace contro le occupazioni illegittime.

La sottrazione internazionale di minore: reato e strumenti di tutela

Che cos’è la sottrazione internazionale di minore

Quando un genitore trasferisce un figlio all’estero senza il consenso dell’altro o in violazione di un provvedimento del giudice, si parla di sottrazione internazionale di minore.
Si tratta di una condotta grave, che può compromettere la serenità del minore e la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.


Il reato previsto dall’art. 574-bis c.p.

Il nostro ordinamento tutela il minore anche sul piano penale. L’art. 574-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi sottrae o trattiene un minore all’estero contro la volontà dell’altro genitore o senza la necessaria autorizzazione giudiziaria.
Questa norma mira a dissuadere comportamenti che eludono le decisioni dell’autorità giudiziaria e che mettono in pericolo l’equilibrio affettivo del figlio.


La Convenzione dell’Aja del 1980: il rimpatrio del minore

Oltre agli strumenti penali, esiste un importante rimedio internazionale: la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori.
Grazie a questa convenzione, il genitore rimasto in Italia può chiedere il rimpatrio immediato del figlio attraverso l’Autorità Centrale italiana. La procedura ha carattere di urgenza e consente di ripristinare rapidamente la situazione precedente alla sottrazione, riportando il minore nel suo paese di residenza.


Conclusioni

La sottrazione internazionale di minore comporta gravi conseguenze sia sul piano penale sia su quello internazionale. In presenza di tali situazioni è essenziale rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti e a un legale di fiducia, per attivare tutte le tutele previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali.