La responsabilità penale del gestore della pista da sci

Gli sport sulla neve sono notoriamente una pratica divertente, ma altresì piuttosto rischiosa. L’alta velocità raggiunta dagli sciatori unita all’affollamento delle piste, peraltro spesso frequentate da utenti con abilità sciistiche assai eterogenee, costituiscono una miscela estremamente pericolosa, sia per gli sportivi che per i “tristi della domenica”. Col presente contributo si intende approfondire il tema della responsabilità penale del gestore della pista da sci.

Vediamo dunque in quali casi gli infortuni sugli scii possano comportare forme di responsabilità, civile e penale, a carico degli altri sciatori e del gestore della pista da sci.

Lo sciatore (ma lo stesso vale per gli altri sport) non è libero di fare ciò che vuole sulle piste da scii, ma è tenuto a rispettare tutta una serie di regole cautelari volte a scongiurare scontri con gli altri utenti. In particolare, è necessario che chi frequenta le piste tenga sempre un comportamento tale da non intralciare le altrui traiettorie, anche in coerenza a quelle che sono le proprie reali capacità di manovra sugli sci.

Quando l’inosservanza di queste regole di diligenza e prudenza causa un infortunio ad altri utenti della pista, si determina in capo allo sciatore un’ipotesi di responsabilità sul piano civile, con la conseguente necessità di risarcire il danno prodotto.

Inoltre, si avrà altresì una responsabilità penale, almeno nei limiti in cui l’infortunato decida di proporre querela entro il termine decadenziale di tre mesi dal fatto.

Ciò che tuttavia è forse meno conosciuto è che, in molte ipotesi, può aversi una responsabilità, sia sul piano civile-risarcitorio che su quello penale, anche del gestore della pista da sci.

In considerazione del contratto (non scritto, ma comunque implicito) concluso tra lo sciatore ed il gestore della pista al momento del pagamento del biglietto, infatti, sorge in capo a quest’ultimo una vera e proprie posizione di garanzia in favore del primo, ovverosia l’obbligo giuridicamente vincolante di porre in essere tutte le necessarie cautele volte a prevenire l’infortunio dello sciatore.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i contorni di quest’obbligo del gestore della pista (Cass. Pen. Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44796).

Nel caso affrontato dalla Corte, una sciatrice intenta nella discesa era rimasta infortunata in conseguenza dell’impatto con una minore, che aveva invaso perpendicolarmente la pista facendovi repentinamente ingresso lateralmente, dopo una breve escursione fuori pista.

Il Giudice di Pace di Bressanone aveva quindi assolto i gestori della pista dal reato di lesioni colpose gravi, osservando come la normativa provinciale non obbligasse i gestori a recintare la pista al fine di evitarne invasioni laterali.

La Cassazione annullava tuttavia la sentenza del Giudice di Pace, osservando invece come “sul gestore dell’impianto e delle piste servite gravi l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì [oltre che dagli obblighi di legge] dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto”. Inoltre, secondo la Corte di legittimità, “il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia [incombente sul gestore degli impianti sciistici] non è soltanto quello interno alla pista, ma coinvolge altresì i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività”.

Infine, la Cassazione ha altresì precisato come l’obbligo di protezione gravante sul gestore delle piste si estenda anche alla prevenzione “di quei pericoli esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi”.

I gestori delle piste da scii hanno quindi l’obbligo, rilevante anche sul piano penale, di mantenere le piste in sicurezza, adottando tutte le misure necessarie (come quella di recintare la pista medesima) al fine di prevenire rischi a carico degli sciatori, anche se causati da condotte negligenti ed imprudenti di altri utenti. In queste ipotesi, non soltanto lo sciatore imprudente, bensì anche il gestore della pista può essere chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose.

Quest’ultimo, tuttavia, è un reato procedibile a querela di parte, cioè un’ipotesi di reato che può essere perseguita dall’Autorità giudiziaria soltanto nei limiti in cui la persona offesa proponga querela contro i responsabili entro il termine decadenziale di 3 mesi dall’incidente.

La proposizione della querela, peraltro, rimane sempre remissibile (cioè può essere ritirata, interrompendo così il procedimento penale), è può pertanto fungere da utile “merce di scambio” per ottenere un risarcimento tempestivo e soddisfacente in favore dell’infortunato.

Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.