La riabilitazione penale

La riabilitazione penale è quell’istituto che consente alle persone che in passato abbiano conseguito condanne penali e che successivamente abbiano dato segno di ravvedimento di ottenere la cancellazione di queste ultime dal casellario giudiziale.

In particolare, grazie alla riabilitazione, si ottiene l’estinzione delle pene accessorie (per esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale (per esempio la possibilità di applicare la recidiva).

Grazie alla riabilitazione, quindi, il condannato che abbia cambiato vita ha la possibilità di scrollarsi di dosso il marchio  della condanna (con tutte le sue conseguenze anche sul piano giuridico). Con la riabilitazione il condannato torna ad essere incensurato.

I presupposti

Al fine di ottenere la riabilitazione è indispensabile possedere i seguenti requisiti:

  1. In primo luogo, la pena principale (detentiva e/o pecuniaria) conseguita con la condanna che si intende cancellare deve essere stata interamente eseguita o estinta in altro modo;
  2. In secondo luogo, deve essere intercorso un certo lasso temporale dalla fine della pena principale. Di regola, è necessaria la decorrenza di almeno 3 anni dalla fine dell’esecuzione della pena. Questi termine si innalza ad 8 anni per i recidivi e addirittura a 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale, il termine comincia a decorrere subito dalla decorrenza del termine di sospensione.
  3. Il condannato non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza, salvo confisca o espulsione dello straniero, almeno che quest’ultima non sia stata revocata;
  4. Il condannato deve aver interamente adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno patito dalle vittime e pagamento delle spese processuali), salvo non dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere;
  5. Infine, è necessario dimostrare di essere in possesso del requisito qualificante dell’istituto, ovverosia di aver tenuto una buona condotta in seguito alla condanna. In particolare, non è sufficiente non aver commesso nuovi reati nel frattempo, bensì bisogna dimostrare d’aver cambiato vita e di aver impostato uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente accettate.

La revoca

In seguito alla concessione della riabilitazione i suoi effetti rimangono, per così dire, provvisori per un certo periodo nel quale il riabilitato deve continuare a dare prova di buona condotta.

Infatti, la riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette, entro sette anni dall’ordinanza  di concessione del beneficio, un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena alla reclusione non inferiore a due anni. In questo caso vengono ripristinate le pene accessorie e gli effetti penali che la riabilitazione aveva estinto.

La procedura

A concedere la riabilitazione è il Tribunale di Sorveglianza competente per il distretto nel quale il condannato ha la residenza. Per il Veneto il Tribunale di sorveglianza competente è sempre quello di Venezia.

La procedura viene promossa con il deposito di un’istanza scritta con la quale si chiede la riabilitazione e si dimostra il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In seguito, viene fissata un’udienza di trattazione alla presenza del Procuratore generale, del difensore e del richiedente che, se ne fa richiesta, può essere sentito personalmente.

Al termine, sulla base delle conclusioni delle parti e dell’istruttoria documentale svolta d’ufficio, il Tribunale di sorveglianza si esprime con ordinanza: concedendo la riabilitazione o rigettando la domanda.

In caso di rigetto della domanda per mancata integrazione del requisito della buona condotta, la domanda non può più essere riproposta per due anni.

Per la procedura è necessaria l’assistenza di un avvocato. Allorquando ve ne siano i requisiti reddituali, è possibile chiedere il (gratuito) patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.