Faqs / I riti speciali nel processo penale. Cosa sono?

I riti speciali nel processo penale consistono in modalità alternative di celebrazione del processo rispetto alla consueta articolazione in tre fasi (indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento) del procedimento penale ordinario. Taluni possono essere richiesti dalla difesa, altri sono invece rimessi alla insindacabile scelta della Procura.

  • Patteggiamento: Consiste nella rinuncia al processo e nella negoziazione di una pena concordata con il Pubblico Ministero. Garantisce uno sconto di pena fino ad un terzo e può essere richiesto soltanto quando sia irrogabile una pena non superiore a 5 anni di reclusione.
  • Giudizio abbreviato: Consiste nella rinuncia alla celebrazione del processo nella forma dibattimentale, ove accusa e difesa di confrontano dialetticamente avanti ad un Giudice terzo, per essere giudicati sulla base delle risultanze delle investigazioni preliminari unilateralmente condotte dalla Procura. Comporta uno sconto di pena pari ad un terzo secco ed è rimesso all’insindacabile scelta dell’imputato. Ammissibile per qualsiasi reato.
  • Affidamento in prova: E’ un nuovo rito alternativo, recentemente introdotto, che consente all’indagato/imputato di chiedere la sospensione del processo, chiedendo al contempo di essere affidato in prova ai servizi sociali per un certo periodo, oltre che allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. E’ ammissibile soltanto per i reati meno gravi e comporta l’estinzione del reato, e quindi anche del processo, se la prova viene giudicata positivamente al suo termine.
  • Decreto penale di condanna: Si tratta di una condanna preconfezionata che viene emessa dal Giudice, su richiesta della Procura, senza alcun intervento della difesa. E’ ammissibile soltanto per le pene pecuniarie e, una volta notificato, da un termine perentorio di quindici giorni alla difesa per decidere se scontare la pena indicata oppure se fare opposizione, chiedendo la celebrazione di un processo nelle forme ordinarie.
  • Giudizio immediato: Comporta l’immediato passaggio dalla fase delle indagini a quella dibattimentale, con l’omissione dell’udienza preliminare. Viene disposta dall’accusa nei casi di evidenza della prova.
  • Giudizio direttissimo: Comporta l’omissione dell’udienza preliminare e di quasi tutta la fase delle indagini, con l’immediata celebrazione del dibattimento. E’ disposto dall’accusa nelle ipotesi di flagranza di reato o di confessione dell’indagato.

Anche il rito che si celebra avanti il Giudice di Pace risulta in larga parte speciale rispetto a quello ordinario.

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