Faqs / Come leggere la parcella dell’Avvocato?

Come leggere la parcella dell’Avvocato? La fattura rilasciata dall’Avvocato, così come di ogni altro professionista, è la risultante della sommatoria di varie voci di costo, alcune necessarie ed altre eventuali, che vado di seguito ad elencare:

COMPENSI: è sostanzialmente quello che dai all’Avvocato, ovvero l’unica voce della tariffa che gli resta in tasca (e su cui gravano l’IRPEF, le spese per lo studio, i dipendenti, l’IRAP, assicurazione, contribuiti alla Cassa previdenza che gli sono a carico, etc). Ovviamente le prestazioni addebitate vanno, sia pur succintamente, descritte nella fattura.

RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE. La Legge Forense stabilisce che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’Avvocato è dovuta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie”.  Dal 2014 detto rimborso è fissato nel 15% della somma spettante a titolo di compensi.

ANTICIPAZIONI: sono delle particolari spese che l’Avvocato ha fatto a nome e per conto del cliente, e devono essere debitamente documentate. Si tratta per lo più di esborsi per il pagamento del Contributo Unificato (una tassa per l’accesso alla giustizia che va pagata allo Stato), per imposte di bollo e registro, per imposte di iscrizione e trascrizione, per il costo delle notifiche, diritti degli Ufficiali Giudiziari per le esecuzioni, diritti di cancelleria per copie semplici o autentiche di provvedimenti giudiziali. Sono escluse dalla base imponibile IVA, oltre che per il calcolo di CIPA e rimborso forfettario.

ALTRE SPESE: l’Avvocato può legittimamente addebitare tutte le spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico, che non abbiano i requisiti per essere considerate anticipazioni (costi di cancelleria del suo studio per fotocopie e stampe, scritturazione, postali, spese di trasporto e trasferta relative all’incarico svolto, etc). Sono gravate da IVA e CIPA.

C.I.P.A. (Contributo Integrativo Previdenza Avvocati). Gli Avvocati pagano i loro propri contributi previdenziali ma per legge una quota è posta obbligatoriamente anche a carico dei clienti, ed è appunto il 4%, che va calcolato su compensi e spese imponibili. L’Avvocato fa solo da “esattore”: incassa questa voce ma deve riversarla integralmente alla Cassa previdenziale.

I.V.A. E’ tassa ben nota, attualmente al 22%. Si applica su tutte le voci di cui sopra, esclusi i soli rimborsi di  “anticipazioni” ex art 15 legge IVA.

Come precisato nella voce “Costi” del sito, tuttavia, la mia adesione al regime fiscale agevolato dei minimi, mi consente di esonerare il cliente dal pagamento dell’IVA, garantendogli un risparmio del 22% sulla parcella.

Il TOTALE FATTURA diviene a questo punto la semplice somma di tutte le voci di cui sopra.

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