Che cos’è la sottrazione internazionale di minore
Quando un genitore trasferisce un figlio all’estero senza il consenso dell’altro o in violazione di un provvedimento del giudice, si parla di sottrazione internazionale di minore.
Si tratta di una condotta grave, che può compromettere la serenità del minore e la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Il reato previsto dall’art. 574-bis c.p.
Il nostro ordinamento tutela il minore anche sul piano penale. L’art. 574-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi sottrae o trattiene un minore all’estero contro la volontà dell’altro genitore o senza la necessaria autorizzazione giudiziaria.
Questa norma mira a dissuadere comportamenti che eludono le decisioni dell’autorità giudiziaria e che mettono in pericolo l’equilibrio affettivo del figlio.
La Convenzione dell’Aja del 1980: il rimpatrio del minore
Oltre agli strumenti penali, esiste un importante rimedio internazionale: la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori.
Grazie a questa convenzione, il genitore rimasto in Italia può chiedere il rimpatrio immediato del figlio attraverso l’Autorità Centrale italiana. La procedura ha carattere di urgenza e consente di ripristinare rapidamente la situazione precedente alla sottrazione, riportando il minore nel suo paese di residenza.
Conclusioni
La sottrazione internazionale di minore comporta gravi conseguenze sia sul piano penale sia su quello internazionale. In presenza di tali situazioni è essenziale rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti e a un legale di fiducia, per attivare tutte le tutele previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali.