E’ lecito fotografare o puntare una telecamera verso la casa del vicino? Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare il reato di interferenze illecite nella vita privata, così da definirne i limiti applicativi.
Ai sensi dell’art. 615-bis C.p., infatti,
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 [abitazione altrui o un altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
La fattispecie di reato succitata venne introdotta nell’ordinamento solo nel 1974 e mira inequivocabilmente a tutelare la riservatezza dei luoghi di privata dimora dalle possibili intromissioni dei terzi.
I luoghi che godono di questa particolare tutela sono tutti quelli nei quali, anche per un periodo temporale determinato ma comunque apprezzabile, si svolge la vita privata di una o più persone, oltre alle loro appartenenze (per esempio, il giardino).
Quanto alla condotta vietata, si tratta essenzialmente di due diverse ipotesi. Da un lato vi sono tutte quelle condotte volte a captare immagini e/o informazioni sulla vita privata altrui estrinsecatasi nelle loro private dimore. Non basta pertanto l’osservazione ad occhio nudo, bensì è necessario l’utilizzo di un dispositivo di ripresa audio-visivo. In secondo luogo, vengono in rilievo tutte quelle modalità volte a pubblicare e a diffondere le informazioni così illecitamente carpite.
L’elemento soggettivo richiesto ai fini della commissione del delitto in parola è costituito dalla coscienza e volontà di carpire immagini e/o informazioni dai luoghi in cui si esplica la vita privata.
L’aspetto dirimente per definire l’ambito applicativo della fattispecie è rappresentato dall’avverbio “indebitamente” che deve reggere la condotta punita dalla norma. Quando la condotta di captazione di immagini e/o informazioni dai luoghi di vita privata altrui può dirsi indebita?